Contratti a termine illegittimi
Si parla di...
Un lavoratore ha prestato la propria opera, in maniera continuativa, alle dipendenze della Società, per circa dodici anni, in forza di una serie di contratti a tempo determinato, succedutisi nel tempo, quasi senza soluzione di continuità, venendo assunto sempre con qualifica generica e senza anzianità lavorativa, per una serie di programmi diversi tra loro solo nominalmente.
Nel caso di specie trovava applicazione la L. 230/62, prima della modifica introdotta dalla legge n. 276 del 2003, che prevedeva, in deroga all’obbligo ordinario di stipulare contratti di lavoro subordinato solo «a tempo indeterminato», la previsione di contratti «a tempo determinato» convenuti per la scritturazione di personale artistico e tecnico impegnato nella produzione di spettacoli (art. 1, comma 2, lett. e) della L. 18/04/1962 n. 230), riguardando anche il «personale» assunto per l’espletamento di mansioni amministrative, addetto «a specifici spettacoli ovvero a specifici programmi radiofonici o televisivi».
Riprendendo una sua giurisprudenza la Corte ha stabilito che, affinché l’assunzione con contratti a termine sia legittima è necessario che il programma «abbia una durata limitata nel tempo della complessiva programmazione fissata dall’azienda, tale da non consentire lo stabile inserimento del lavoratore nell’impresa» (Cass. Civ. 19.06.2008, n. 16690; 21.02.2006, n. 3719; 20.01.2006, n. 1092; 9.11.2005, n. 21707; 5.09.2005, n. 17752; 28.07.2005, n. 15900, 8.04.2004, n. 6918; 2.12.2002, n. 17070); inoltre individua il principio specificità, esigendo «che il programma debba essere caratterizzato anche dall’atipicità o singolarità rispetto ad ogni altro programma normalmente e correntemente organizzato dall’azienda nell’ambito della propria attività radiofonica e televisiva» (Cass. civ. 24.01.2006, n. 129; 20.02.1995, n. 1827).
L’evidente violazione della L. 230/62 comporta, ex art. 1418 c.c., la nullità dei termini apposti alle assunzioni a tempo determinato; da ciò deriva, ex art. 1419, c. 2 c.c., la conversione delle suddette assunzioni in un unico rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Per approfondimenti, si veda:http://www.studioprosperetti.it/documento/contratti-termine-illegittimi
