Sussistenza degli elementi per la reintegrazione del lavoratore in sede di provvedimento cautelare
Si parla di...
Il legislatore ha fissato dei presupposti per potersi procedere all’emanazione di un provvedimento cautelare ex 700: 1) assenza di altri provvedimenti; 2) fumus; 3) periculum.
In via preliminare va accertata la presenza del periculum, che giustifica l’apprestazione di una tutela d’urgenza che comprime il diritto di difesa della controparte: in caso di assenza di questa, ogni altra analisi diviene superflua.
Il periculum sussiste solo in presenza di un pregiudizio grave, imminente ed irreparabile, derivante dall’attesa del giudizio di merito. La giurisprudenza di merito più recente richiede la presenza concreta ed attuale del suddetto periculum, escludendo, dunque, che questo possa essere in re ipsa.
Ciò è tanto più vero quando la causa, fondamentalmente documentale, fa prevedere una durata del processo ragionevole: è escluso che nelle more del processo possa verificarsi un danno al ricorrente.
Il pericolo deve, pertanto, essere effettivo e non potenziale, inoltre la lentezza del procedimento deve risultare come dato di fatto.
Al fine di valutare la sussistenza dei suddetti requisiti, le allegazioni devono essere puntuali, permettendo, così, al giudice di valutare la necessità di apprestare una tutela ad un pregiudizio concretamente e non teoricamente irrimediabile.
L’adozione del provvedimento d’urgenza serve, inoltre, ad evitare un ricorso indiscriminato ai provvedimenti d’urgenza che renderebbe il rito speciale “la norma”.
In particolar modo, nel rito lavoristico, il legislatore ha apprestato un rito snello a tutela del soggetto debole “lavoratore”.
Il pericolo deve risultare dall’allegazione delle parti, senza possibilità di ricerche d’ufficio che non siano oggetto di specifica contestazione di controparte.
Per approfondimenti, si veda: http://www.studioprosperetti.it/documento/sussistenza-degli-elementi-la-...
