Con propria ordinanza, la Corte d’Appello di Roma ha accolto l’inibitoria nei confronti di sentenza, ritenendo che l’estromissione dal posto di lavoro a seguito della riconosciuta legittimità del licenziamento in grado di appello rappresentasse l’effetto provvisoriamente esecutivo di cui all’art. 336 c.p.c. della stessa sentenza, e fosse pertanto assoggettabile alla inibitoria di cui all’art. 373 c.p.c.
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